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Codice dei contratti: novità e blockchain per le garanzie

A cura di Il Denaro.it | Salvatore Magliocca
16.03.2023
A cura di Il Denaro.it | Salvatore Magliocca

Le riduzioni delle garanzie, previste dalla bozza del nuovo codice dei contratti sono numerose e molto favorevoli ad un alleggerimento generale del gravame che queste possono comportare per le aziende obbligate.

La scelta di semplificare la vita, ma anche di rendere meno incisivi – in termini economici – i costi che tali obblighi comportano per le aziende, sembra abbia prevalso non poco nella redazione dell’aggiornamento del codice a discapito della tutela delle finanze pubbliche.

Gioverà ricordare che il principio posto in essere dalla Legge “Merloni” del 1994 e dal successivo codice “De Lisi” del 2006 era quello di creare delle tutele per la finanza pubblica prendendo come riferimento la vigente normativa, Regio Decreto n. 827 del 1924 con particolare evidenza dell’art. 54 che recita “Secondo la qualità e l’importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione” (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/R-D-/RD23.05.24.pdf).

Detta premessa si rende necessaria per chiarire che la necessità di sostenere offerte e contratti con la P.A. attraverso l’utilizzo di garanzie fideiussorie non è un florilegio e tampoco un vezzo di qualche legislatore o dell’estensore dei provvedimenti, bensì un contrappeso fondamentale per la sostenibilità della finanza pubblica laddove esposta nei rapporti con i privati.

Per questo motivo, oltre che per inclinazioni professionali, è da ritenersi poco cauto l’indirizzo con il quale si sta provvedendo ad un taglio drastico delle garanzie previste nella vigente versione del codice, che è già stata oggetto di numerose modifiche operate dalla legislazione d’urgenza in “epoca covid” e confermata nella fase immediatamente successiva alla pandemia.

Il comma 8 dell’art. 106 dell’ultima versione della proposta di modifica del codice dei contratti prevede una riduzione tout court del 50% a favore delle micro, piccole e medie imprese. Questo capoverso di fatto dimezza tutte le garanzie prima ancora di valutare le ulteriori riduzioni in presenza delle varie certificazioni di qualità.

In passato abbiamo avuto modo di verificare che questo processo di rinuncia alle garanzie ha generato un accesso massivo alle procedure, scaricando sulle P.A. un gravame cui questi soggetti non erano pronti. Il mercato delle garanzie fideiussorie costituiva, di fatto, un filtro per l’accesso alle procedure: per le imprese interessate agli appalti pubblici, superare l’esame degli analisti deputati al rilascio delle garanzie, rappresentava un esame importante da superare. Certamente questo non può costituire un fattore selettivo assoluto, si tramuterebbe in una cessione delle prerogative che devono rimanere di esclusiva titolarità della pubblica amministrazione. Ma l’accesso alle fideiussioni, così come l’accesso al credito, rimane un requisito importante di valutazione degli operatori economici.

Significativo e anche innovativo è il richiamo alle nuove tecnologie e alla Blockchain come strumento per garantire la genuinità delle fidejussioni mettendole al riparo dalle frodi. Infatti nel medesimo comma 8 vi è un passaggio che consente la riduzione di un ulteriore 10% per le garanzie rilasciate digitalmente. Il capoverso è il seguente “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3”.

Il richiamo è al precedente comma che impone il rilascio con la firma digitale e la possibilità di verifica telematica attraverso le piattaforme operanti con tecnologie basate su registri conformi alla legge n. 12 del 2019 che ha convertito in legge tutte le caratteristiche stabilite dall’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale.

In realtà una piattaforma per la digitalizzazione delle fideiussioni è stata messa a punto da Cetif Advisory, lo spin off universitario di trasferimento tecnologico per tradurre in azione i risultati della ricerca accademica.

Il Cetif, lo scorso dicembre, ha organizzato un evento dal titolo “Piattaforma Fideiussioni Digitali: Presentazione generale e roadmap sessioni demo” al quale hanno partecipato Banca d’Italia e IVASS oltre a Banche, Compagnie assicurative, Aziende e Stazioni Appaltanti. Nei 4 mesi di sperimentazione sono stati 50 gli operatori coinvolti nella Sandbox “Fideiussioni Digitali” avviata con l’obiettivo di costruire una piattaforma basata su tecnologia Blockchain/DLT per l’emissione e la gestione del rapporto fideiussorio attraverso un processo nativamente digitale e sicuro.

Diciamo che tra le riduzioni previste dalle modifiche previste per la manutenzione del codice, questa del 10% riconducibile alla innovazione è probabilmente quella che meglio corrisponde alle esigenze del mercato. Le truffe riconducibili ai falsi che affliggono il settore delle garanzie che – è opportuno ricordarlo – vale quasi un miliardo di premi, è un male atavico che va combattuto con controlli e soprattutto con innovazioni. Pertanto, ben vengano le agevolazioni che mirano all’incentivazione dell’innovazione.

Meno condivisibili, soprattutto per quanto attiene la tutela della finanza pubblica, la riduzione delle garanzie senza alcuna valutazione o contropartita tecnica che possa bilanciare tale concessione. Una vera e propria elargizione che – se non dovesse porsi rimedio a tale scelta – il Legislatore si accinge a fare agli operatori senza alcun vantaggio concreto per la Pubblica Amministrazione.